23 Maggio 2023
Sentenza Cassazione caso Carisio: “Una grande vittoria per la Federazione”

"Da sempre in prima linea per tutelare gli agricoltori in ogni ambito, sindacale ma anche fiscale"

“Questa decisione è una grande vittoria in primis per i nostri associati e poi per tutta la Federazione, da sempre in prima linea per tutelare gli agricoltori in ogni ambito, sindacale ma anche fiscale”.

Pienamente condivisa la posizione della Corte di Cassazione adottata con ordinanza, in relazione ad un contenzioso di un’impresa agricola di Carisio, associata alla Federazione in materia di IMU.

Il ricorso in Cassazione è stato fortemente sostenuto e veicolato dal Servizio Tributario e Fiscale della Confederazione al fine di dirimere questioni che, se anche normativamente risolte, i Comuni insistono ad eccepire.

Nello specifico, il Comune di Carisio aveva emesso 4 avvisi di accertamento per il recupero delle agevolazioni IMU sui terreni agricoli di proprietà del coadiuvante dell’impresa agricola L’agricoltore aveva deciso di ricorrere alla Commissione di Vercelli e nel frattempo il governo avrebbe chiarito che le agevolazioni fiscali si applicano anche ai coltivatori pensionati.

Dopo che le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano rigettato il ricorso del contribuente, la Suprema Corte, invece, ha accolto i due motivi del ricorso e assorbito il terzo affermando due importanti principi di diritto in tema di IMU:

  • per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’articolo 78-bis, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione nella previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali;
  • per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’articolo 78-bis, comma 1 del decreto-legge n. 104 del 2020, applicabile retroattivamente in riferimento all’articolo 1, comma 705 della legge n. 145 del 2018, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare da parte dell’Inps, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

In sostanza la Suprema Corte ha sancito che ogni ulteriore valutazione sulla qualifica non può essere esperita dal Comune; se un soggetto è iscritto alla previdenza agricola sono già stati effettuati i controlli di rito ed è considerato agricoltore attivo che ritrae dalla conduzione della terra il proprio reddito prevalente.

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