Nell’ordinanza depositata lo scorso 30 aprile il Tar del Lazio ha stabilito che dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 euro tutte le imprese che effettuano vendite o servizi a consumatori finali, a prescindere dal fatturato dichiarato nell’anno precedente, dovranno garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite POS.
L’obbligo nasce dall’articolo 15, comma 4 e 5 del Dl 179 del 18 ottobre 2012. La decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi rinviata al 30 giugno dello stesso anno dall’art. 9, comma 15-bis del Dl 30 dicembre 2013, n. 150.
I soggetti obbligati sono tutti gli esercenti di attività economiche e cioè le imprese beneficiarie di un pagamento da parte di consumatori o utenti da intendersi come i privati, persone fisiche, che acquistano beni e servizi al di fuori all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Da ciò si conferma che anche le attività agrituristiche che ospitano o che somministrano a privati e le aziende agricole che fanno vendita diretta a privati consumatori, rientrano in tale obbligo.
Per cui a far data dal 30.06.2014 anche le aziende agrituristiche e le aziende agricole che fanno vendita diretta si dovranno dotare di POS per eventuali richieste di pagamenti con Bancomat o Carte di credito da parte dei clienti .
Per cui, pur non essendoci l’ obbligo del pagamento con bancomat o carta di credito, qualora il cliente lo richieda (per pagamenti di importi superiori a 30 euro) l’azienda ha l’obbligo di accettare tale forma di pagamento e mettere a disposizione il POS .
La norma, al momento, non prevede in modo esplicito l’applicazione di sanzioni per le imprese che non ottemperano a tale obbligo.
Vi invitiamo, pertanto, ad attivarVi, qualora non aveste ancora provveduto, per valutare con gli istituti bancari i costi effettivi del servizio POS (canone, commissioni, ecc.) oppure di usufruire della convenzione attivata a suo tempo attraverso CreditAgriItalia.