Sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alle attuali disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria
Sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alle attuali disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria.
In termini generali le suddette disposizioni è stabilito trovino applicazione in relazione ai danni accertati a decorrere dall’annualità 2024.
Legenda: in nero le disposizioni presenti nella precedente D.G.R., in grassetto le modifiche, rettifiche e integrazioni.
ACCERTAMENTO DEL DANNO
- Accertamento del danno deve essere effettuato tramite perizia redatta da professionista qualificato à SI AGGIUNGE nella perizia deve essere indicato parametro utilizzato per la quantificazione
- Danni reiterati su stesso appezzamento e struttura: perizia può essere effettuata anche oltre il 30° giorno dalla denuncia --> in caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento la perizia è da eseguire non oltre il 30° giorno dall’ultima segnalazione. (Si ricorda che la segnalazione del danno deve essere comunicata sempre entro l’ottavo giorno dal danno stesso subito).
- Della perizia deve essere rilasciata una copia all’interessato qualora richiesta --> verbale di accertamento dei danni deve essere inserito nell’apposito applicativo informatico per indennizzo dei danni entro e non oltre il 28° giorno dalla data dell’accertamento e deve essere rilasciata una copia all’interessato qualora richiesta
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
- Ove non disponibili dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalla Camera di Commercio competente per territorio e disponibili al momento dell’accertamento SI AGGIUNGE à per le produzioni i cui prezzi non sono individuabili dovranno essere utilizzati come riferimento i prezzi indicati nell’Elenco prezzi Agricoltura disponibile al momento dell’accertamento
- Per le produzioni vegetali con marchi DOC e IGP viene utilizzato prezzo relativo alle produzioni ricavabile dall’ultima dichiarazione valida presentata dalle aziende --> viene utilizzato il prezzo relativo alle produzioni individuato dalla Camera di commercio; qualora non disponibile viene utilizzato prezzo relativo alle produzioni ricavabile dall’ultima dichiarazione valida presentata dalle aziende
- Nel caso in cui il danno avvenga alla semina devono essere computati i costi della risemina --> nel caso in cui il danno avvenga alla semina o comunque in tempi tali da poter consentire le operazioni di risemina, devono essere computati solamente i costi della risemina
INAMMISSIBILITA’ DELLE RICHIESTE
- In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell’ente o del soggetto risarcitorio prevedere specifiche misure di prevenzione da mettere in atto a spese dello stesso. In caso di diniego del proprietario, ovvero del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi sullo stesso appezzamento --> in caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell’ente o del soggetto danneggiato dopo due eventi dannosi causati dalla stessa specie prevedere specifiche misure di prevenzione. In caso di proposta da parte dell’ente e di diniego del proprietario, o del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull’appezzamento. Tale condizione limitativa non può essere applicata nel caso di coltivazioni o appezzamento che non possono essere efficacemente protetti.
- SI AGGIUNGE Nel caso in cui si verifichino danni su appezzamenti sui quali siano stati effettuati interventi o iniziative di prevenzione e per i quali non sia stata prestata la giusta cura e manutenzione, gli stessi non potranno essere risarciti
SOGGETTI BENEFICIARI
- I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono o i proprietari o oi conduttori di fondi agricoli in possesso di partita IVA --> I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli muniti di partita IVA e iscritti all’anagrafe regionale delle aziende agricole, titolari del “Fascicolo Aziendale” nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate con posizione validata