27 Giugno 2008
INFORTUNI

Per evitare le nuove sanzioni amministrative le denunce di infortunio vanno inoltrate all'Inail ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza entro i termini di legge
Una norma contenuta nella Legge Finanziaria 2007 (art.1, comma 1177, Legge 296/2006) ha disposto che gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, previdenza, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro entrate in vigore anteriormente al 1° gennaio 1999, sono QUINTUPLICATI. Tra le sanzioni amministrative interessate da tale provvedimento rientrano anche quelle relative alla OMESSA o TARDIVA presentazione della DENUNCIA DI INFORTUNIO. Sinora detta sanzione era stabilita da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00 e veniva comminata solitamente in misura ridotta di euro 516,00 da versarsi entro 60 giorni dalla notifica. A seguito dell’inasprimento delle sanzioni disposto con la sopracitata norma la nuova sanzione amministrativa per OMESSA O TARDIVA DENUNCIA DI INFORTUNIO, dal 1° GENNAIO 2007, varia da un minimo di euro 1.290,00 ad un massimo di euro 7.745,00 ; la sanzione ridotta, di solito comminata, va a quantificarsi in euro 2.580,00.
SI INVITANO PERTANTO I TITOLARI D’AZIENDA (per sè stessi e per i loro coadiuvanti) ed i DATORI DI LAVORO AGRICOLI (per gli O.T.D.) a voler INOLTRARE, entro i termini di legge (2 giorni dall’evento) DENUNCIA di INFORTUNIO all’INAIL ed alla Autorità di Pubblica Sicurezza (nei Comuini il Sindaco) anche se lievi.
Maggiori e più dettagliate informazioni presso gli Uffici EPACA, Provinciale e Zonali, come sempre a Vostra disposizione per la necessaria e gratuita consuilenza ed assistenza.

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