4 Luglio 2017
PRODUZIONI TIPICHE

“Un provvedimento importante e che può avere un forte impatto nelle province di Vercelli e Biella, dove l’attività agricola e di allevamento in montagna riveste una grande importanza”. Così il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole commenta l’approvazione decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”.

Il provvedimento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni recepisce quanto introdotto dal Regolamento UE 1151/2012, il cosiddetto “Pacchetto Qualità”, con il quale sono anche state ridefinite le disposizioni in materia di DOP e IGP, abrogando il precedente Regolamento Ce 510/2006.

 “E’ un passo avanti fondamentale nel percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori che insistono sul territorio montano, preservandolo e  presidiandolo proprio con il loro lavoro. Le nostre imprese agricole, presidiando le montagne di Valsesia e Biellese, svolgono un’importante azione di tutela del territorio, che si affianca al mantenimento di un’economia rurale che genera eccellenze: basti pensare all’allevamento bovino, ovicaprino, alla produzione di formaggi di qualità e al mantenimento di tradizioni storiche che si traducono in prodotti che sono oggi sinonimo di qualità e garanzia per i consumatori. Auspichiamo, quindi, che l’iter legislativo ora possa concludersi definitivamente in tempi brevi”.

COSA PREVEDE IL DECRETO
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti:
• ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati
• derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
• derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL’APICOLTURA
L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

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